1 Die Unternehmen sind im Rahmen der nationalen Sicherheitskooperation nach Artikel 119 des Militärgesetzes vom 3. Februar 19957 verpflichtet, Transporte zugunsten von Bund und Kantonen vorrangig durchzuführen.
2 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er kann vorsehen, dass Unternehmen bei besonderen betrieblichen Schwierigkeiten vorübergehend von diesen Pflichten befreit werden.
1 Nell’ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza di cui all’articolo 119 della legge militare del 3 febbraio 19957, le imprese sono obbligate a effettuare prioritariamente trasporti a favore della Confederazione e dei Cantoni.
2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere la possibilità di esonerare temporaneamente un’impresa da tali obblighi in caso di difficoltà d’esercizio particolari.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.