Alle hinfort von den Eisenbahn- oder Schifffahrtsunternehmen eingelösten Titel sind dem Pfandbuchführer einzusenden. Nachdem sie derselbe als annulliert abgestempelt hat, gelangen sie an die Verwaltung zurück. Titel, welche nach Aufnahme ins Pfandbuch zur Rückzahlung gelangen, werden, solange diese Operation mit ihnen nicht vorgenommen ist, als noch in Kraft bestehend betrachtet.
Tutti i titoli riscattati dalle imprese di strade ferrate o di navigazione devono essere spediti al conservatore del registro. Questi, dopo avervi apposto il bollo d’annullazione, li rimanda all’amministrazione. I titoli rimborsati dopo l’iscrizione nel registro, sono considerati ancora valevoli fino a tanto che non si sia proceduto a quest’operazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.