Artikel 56 findet auch auf die ausserordentliche Stundung Anwendung.
L’articolo 56 della presente legge è applicabile anche alla proroga straordinaria.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.