1 Le imprese prendono le misure necessarie per impedire l’accesso ai dati personali a terzi non autorizzati. Esse disciplinano il diritto d’accesso ai dati.
2 Per il resto si applicano le disposizioni della legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati, in particolare gli articoli 16–25bis.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.