Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.
29 Ursprünglich Art. 9.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
29 Originario art. 9.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.