(Art. 8d Abs. 1 Bst. e EBG)
Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss im Handelsregister eingetragen sein.
(art. 8d cpv. 1 lett. e Lferr)
L’impresa di trasporto ferroviario deve essere iscritta nel registro di commercio.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.