1 Verzichtet ein Eisenbahnverkehrsunternehmen an einzelnen Tagen auf die Nutzung einer ihm definitiv zugeteilten Trasse oder von Teilen davon, so tritt an die Stelle des Trassenpreises ein Stornierungsentgelt. Dieses deckt insbesondere die verursachten Verwaltungskosten und trägt zur Deckung der Vorhaltekosten bei.70
2 Das Stornierungsentgelt entspricht dem Basispreis Trasse nach Artikel 19 Absatz 3 Buchstaben a–c, multipliziert mit folgenden Faktoren:
3 Auf überlasteten Strecken (Art. 12a) wird das Stornierungsentgelt auch fällig bei Verzicht auf:
69 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 31. Aug. 2011 (AS 2011 4331). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 2475).
70 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2019 4225).
71 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 5. Sept 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 3277).
1 Qualora un’impresa di trasporto ferroviario rinunci in singoli giorni all’utilizzazione di una traccia attribuitale in via definitiva o di sue parti, al posto del prezzo della traccia si applica una rimunerazione. Quest’ultima copre in particolare i costi amministrativi generati e contribuisce alla copertura dei costi fissi.71
2 La rimunerazione in caso di cancellazione corrisponde al prezzo di base per traccia di cui all’articolo 19 capoverso 3 lettere a–c moltiplicato per i seguenti fattori:
3 Su tratte saturate (art. 12a) la rimunerazione in caso di cancellazione si applica anche per la rinuncia a:
69 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ago. 2011 (RU 2011 4331). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 2475).
70 Nuova espressione giusta il n. I 4 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225).
72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3277).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.