Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

742.122 Eisenbahn-Netzzugangsverordnung vom 25. November 1998 (NZV)

742.122 Ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF)

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Art. 19 Basispreis

1 Der Basispreis für alle Verkehrsarten deckt die Normgrenzkosten unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Infrastrukturkosten im Netz, der Nachfrage sowie der Umweltbelastung der Fahrzeuge.

2 Das BAV bestimmt den Basispreis pro Streckenkategorie aufgrund der Angaben der Infrastrukturbetreiberinnen und teilt diesen auf nach der Kostenverursachung:

a.
pro Zugskilometer (Basispreis Trasse);
b.
pro Zug aufgrund des Verschleisses durch die Fahrzeuge des Zugs (Basispreis Verschleiss).

3 Der Basispreis Trasse wird durch folgende Preisfaktoren, Zuschläge und Rabatte differenziert:

a.
einen nachfragebezogenen Preisfaktor pro Trasse;
b.
einen qualitätsbezogenen Preisfaktor pro Trasse;
c.
einen nachfragebezogenen Haltezuschlag;
d.
qualitätsbezogene Zuschläge und Rabatte für die Umweltbelastung der Fahrzeuge;
e.
einen Rabatt für Fahrten auf Strecken mit dem Zugsicherungssystem ETCS;
f.
einen Rabatt für Traktionen, die eine bessere Auslastung der Kapazität einer Strecke ermöglichen;
g.50
einen Rabatt von 10 Rappen pro Achse ab der fünften angetriebenen Achse für Trassen von alpenquerenden Güterzügen auf folgenden Strecken:
1.
Brig–Iselle,
2.
Altdorf–Bellinzona.

4 Das BAV legt die Traktionen und Rabatte nach Absatz 3 Buchstabe f fest.

5 Es kann Dritte damit beauftragen, die Berechnung des Verschleisses durch Fahrzeuge zu prüfen.

49 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 2475).

50 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 4. Dez. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 157, 2019 4225).

Art. 19 Prezzo di base

1 Il prezzo di base per tutti i tipi di trasporto copre i costi marginali standard, tenuto conto dei diversi costi infrastrutturali che concernono la rete, della domanda e dell’impatto ambientale dei veicoli.

2 L’UFT stabilisce il prezzo di base per ogni categoria di tratta in base ai dati forniti dai gestori dell’infrastruttura e lo suddivide in base al principio di causalità dei costi secondo:

a.
i treni-chilometri (prezzo di base per traccia);
b.
il treno, in funzione dell’usura causata dai veicoli del treno (prezzo di base in funzione dell’usura).

3 Il prezzo di base per traccia viene differenziato mediante l’applicazione dei seguenti fattori di prezzo, supplementi e sconti:

a.
un fattore di prezzo per traccia stabilito in funzione della domanda;
b.
un fattore di prezzo per traccia stabilito in funzione della qualità;
c.
un supplemento per le fermate stabilito in funzione della domanda;
d.
supplementi e sconti relativi all’impatto ambientale stabiliti in funzione della qualità dei veicoli;
e.
uno sconto per corse effettuate su tratte equipaggiate con il sistema di controllo automatico della marcia dei treni ETCS;
f.
uno sconto per trazioni che permettono di ottenere un miglior grado di utilizzo della capacità di una tratta;
g.49
uno sconto di 10 centesimi per asse a partire dal quinto asse motore per tracce di treni merci transalpini sulle seguenti tratte:
1.
Brig–Iselle,
2.
Altdorf–Bellinzona.

4 L’UFT stabilisce le trazioni e gli sconti di cui al capoverso 3 lettera f.

5 Può incaricare terzi di esaminare il calcolo dell’usura causata dai veicoli.

48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 2475).

49 Introdotta dal n. I dell’O del 4 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 al 31 dic. 2021 (RU 2016 157).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.