1 Die Gebühr für Bewilligungen, Kontrollen und besondere Dienstleistungen nach der Bundesgesetzgebung über den Umweltschutz sowie den gestützt darauf erlassenen Ausführungsverordnungen beträgt 500–10 000 Franken.
2 Wird eine besondere Dienstleistung im Zusammenhang mit der durch Bau und Betrieb eines Verkehrsunternehmens erzeugten Umweltbelastung auf Gesuch eines Dritten durchgeführt, so wird die Gebühr wie folgt erhoben:
1 L’emolumento per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni speciali in virtù della legislazione federale sulla protezione dell’ambiente e delle relative ordinanze d’esecuzione è compreso tra 500 e 10 000 franchi.106
2 Se una prestazione speciale in relazione con l’inquinamento prodotto dalla costruzione o dall’esercizio di un’impresa di trasporto è eseguita su richiesta di una terza persona, l’emolumento è riscosso come segue:
106 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1643).
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