1 Der Bundesrat regelt die Aufgaben der Trassenvergabestelle und den Beizug Dritter im Einzelnen.
2 Er bestimmt, welche Informationen die Eisenbahnverkehrsunternehmen und die Infrastrukturbetreiberinnen regelmässig der Trassenvergabestelle übermitteln müssen.
3 Er kann Vorschriften zur Rechnungslegung erlassen. Insbesondere kann er der Trassenvergabestelle Abweichungen von anerkannten Standards zur Rechnungslegung oder Ergänzungen vorschreiben.
4 Er kann der Trassenvergabestelle weitere Aufgaben gegen Abgeltung übertragen.
1 Il Consiglio federale disciplina nei dettagli i compiti del Servizio di assegnazione delle tracce e il ricorso a terzi.
2 Stabilisce le informazioni che le imprese di trasporto ferroviario e i gestori dell’infrastruttura devono fornire periodicamente al Servizio di assegnazione delle tracce.
3 Può emanare disposizioni sulla presentazione dei conti. Può in particolare prescrivere al Servizio di assegnazione delle tracce deroghe alle norme di presentazione dei conti riconosciute o complementi.
4 Può affidare altri compiti al Servizio di assegnazione delle tracce dietro indennità.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.