Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

742.101 Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG)

742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)

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Art. 88a Zuständigkeit

1 Die Verfolgung und Beurteilung von Verstössen gegen Bestimmungen dieses Kapitels ist Sache der Kantone.

2 …289

288 Eingefügt durch Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597; BBl 2005 2415, 2007 2681).

289 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185).

Art. 89 Misure amministrative

1 L’UFT può ritirare provvisoriamente o definitivamente autorizzazioni, permessi e licenze o limitarne il campo di applicazione se:

a.
si contravviene alla presente legge o alle sue disposizioni di esecuzione;
b.
non ci si attiene alle limitazioni o agli oneri connessi al rilascio.

2 L’UFT ritira autorizzazioni, permessi e licenze qualora le condizioni legali per il rilascio non siano più adempiute.

3 Su richiesta dell’UFT, gli impiegati, gli incaricati o i membri degli organi di un’impresa ferroviaria titolare di una concessione secondo l’articolo 5 della presente legge o di una concessione o autorizzazione secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 2009297 sul trasporto di viaggiatori che nell’esercizio delle loro funzioni hanno ripetutamente dato adito a reclami fondati devono essere destituiti da tali funzioni.

4 Le misure di cui ai capoversi 1–3 possono essere prese indipendentemente dall’avvio e dall’esito di un procedimento penale.

296 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

297 RS 745.1

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.