1 Forderungen aus Finanzhilfeverhältnissen verjähren nach fünf Jahren.
2 Der Anspruch auf Rückerstattung von Finanzhilfen verjährt ein Jahr nachdem die Verwaltungskommission vom Rechtsgrund des Anspruchs Kenntnis erhalten hat, in jedem Fall aber zehn Jahre nach der Entstehung des Anspruchs.
3 Die Verjährung wird durch jede schriftliche Zahlungsaufforderung unterbrochen. Sie ruht, solange der Schuldner in der Schweiz nicht betrieben werden kann.
1 I crediti concernenti gli aiuti finanziari si prescrivono in cinque anni.
2 Il diritto alla restituzione di aiuti finanziari si prescrive un anno dopo il giorno in cui la Commissione amministrativa ha avuto conoscenza del motivo della pretesa, in ogni caso però dieci anni dopo il suo insorgere.
3 La prescrizione è interrotta con la diffida scritta di pagamento. È sospesa sin quando il debitore non possa essere escusso in Svizzera.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.