741.81 Bundesgesetz vom 25. Juni 1976 über einen Beitrag für die Unfallverhütung im Strassenverkehr (Unfallverhütungsbeitragsgesetz)
741.81 Legge federale del 25 giugno 1976 concernente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale (Legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni)
Art. 9 Rechtsschutz
1 Verfügungen des Fonds unterliegen der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht.5
2 Im Übrigen gelten die allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
Art. 9 Protezione giuridica
1 Contro le decisioni del Fondo è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.5
2 Per il resto sono applicabili le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.