Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

741.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Abgabe für die Benützung von Nationalstrassen (Nationalstrassenabgabegesetz, NSAG)

741.71 Legge federale del 19 marzo 2010 concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (Legge sul contrassegno stradale, LUSN)

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Art. 7 Vignette

1 Die Abgabe ist durch den Kauf einer Vignette zu entrichten.

2 Bevor eine abgabepflichtige Nationalstrasse benützt wird, ist die Vignette direkt am Fahrzeug aufzukleben.

3 Sie darf nur zusammen mit dem Fahrzeug übertragen werden.

4 Sie gilt als entwertet, wenn sie:

a.
nach korrekter Befestigung vom Fahrzeug entfernt wird; oder
b.
vom Trägerpapier entfernt und nicht direkt am Fahrzeug aufgeklebt wird.

Art. 7 Contrassegno

1 La tassa è pagata con l’acquisto di un contrassegno.

2 Il contrassegno deve essere incollato direttamente sul veicolo prima dell’utilizzazione di una strada nazionale assoggettata alla tassa.

3 Il contrassegno può essere ceduto soltanto con il veicolo.

4 Il contrassegno è considerato annullato se:

a.
viene tolto dal veicolo dopo essere stato incollato correttamente; oppure
b.
viene staccato dal supporto a cui aderisce e non viene incollato direttamente sul veicolo.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.