1 Die Abgabe muss entrichtet werden für Motorfahrzeuge und Anhänger, die im In‑ oder Ausland immatrikuliert sind und mit denen abgabepflichtige Nationalstrassen benützt werden.
2 Sie ist nicht zu entrichten für Fahrzeuge, die der Schwerverkehrsabgabe nach dem Schwerverkehrsabgabegesetz vom 19. Dezember 19975 unterliegen.
1 La tassa deve essere pagata per i veicoli a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera o all’estero con i quali vengono utilizzate le strade nazionali assoggettate alla tassa.
2 La tassa non deve essere versata per i veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante secondo la legge del 19 dicembre 19975 sul traffico pesante.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.