1 Der Reinertrag der Abgabe wird nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 22. März 19857 über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer verwendet.
2 Als Reinertrag gilt der Ertrag nach Abzug der Aufwandsentschädigungen gemäss Artikel 19.
1 Il prodotto netto della tassa è utilizzato secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 19857 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata.
2 Il prodotto netto è il prodotto dopo deduzione dei compensi di cui all’articolo 19.
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