1 Die Daten nach Artikel 4 Buchstaben a–e werden in pseudonymisierter oder anonymisierter Form aus dem Erfassungssystem ins Auswertungssystem übertragen.
2 Die Pseudonymisierung erfolgt:
3 Daten von am Unfall beteiligten Personen, die kein Motorfahrzeug geführt haben, dürfen nur in anonymisierter Form ins Auswertungssystem übertragen werden.
1 I dati di cui all’articolo 4 lettere a–e sono trasferiti dal sistema di rilevazione al sistema di valutazione in forma pseudonimizzata o anonimizzata.
2 La pseudonimizzazione è effettuata:
3 I dati delle persone che sono state coinvolte nell’incidente ma non erano alla guida di un veicolo a motore possono essere trasferiti al sistema di valutazione soltanto in forma anonimizzata.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.