1 Diese Verordnung tritt unter Vorbehalt von Absatz 2 am 1. Januar 2008 in Kraft.
2 Die Artikel 2–20, 24, 25, 26 Absatz 1 Buchstaben a, b, e, und g sowie Artikel 27 treten am 1. September 2009 in Kraft.
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
2 Gli articoli 2–20, 24, 25, 26 capoverso 1 lettere a, b, e nonché g, come pure l’articolo 27 entrano in vigore il 1° settembre 2009.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.