1 Als Nachweis der Zollveranlagung und der Versteuerung nach AStG245 gilt der zollamtlich abgestempelte Prüfungsbericht (Form. 13.20 A).
2 Die Berechtigung, in der Schweiz ein Fahrzeug zu verwenden, für das keine Zollveranlagung durchgeführt wurde oder das unversteuert ist, ist mit einer Bewilligung der Zollbehörde nachzuweisen.
3 Das
244 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. 35 der Zollverordnung vom 1. Nov. 2006, in Kraft seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1469).
1 Il rapporto di perizia (mod. 13.20 A) munito dell’impronta del bollo doganale serve da prova dell’imposizione doganale e dell’avvenuta tassazione conformemente alla LIAut244.
2 Il diritto di utilizzare in Svizzera un veicolo per il quale non vi è stata un’imposizione doganale o per il quale non vi è stata una tassazione deve fondarsi su un’autorizzazione delle autorità doganali.
3 L’UDSC comunica alle autorità d’immatricolazione i generi di veicoli per i quali non sono necessari la prova dell’imposizione doganale e dell’avvenuta tassazione secondo il capoverso 1 o un’autorizzazione secondo il capoverso 2.
243 Nuovo testo giusta dell’all. 4 n. 35 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
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