1 Die kantonale Behörde anerkennt Ärzte für Untersuchungen nach folgenden Stufen:
2 Fachärzte, die von einem anerkannten Arzt nach Absatz 1 zu Fahreignungsuntersuchungen beigezogen werden, benötigen keine Anerkennung.
3 Inhaber einer Anerkennung einer höheren Stufe dürfen alle Untersuchungen durchführen, für die eine Anerkennung einer niedrigeren Stufe vorgeschrieben ist.
44 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Juni 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 2809).
1 L’autorità cantonale riconosce i medici per esami secondo i seguenti livelli:
2 I medici specialisti consultati da un medico riconosciuto di cui al capoverso 1 per esami di verifica dell’idoneità alla guida non necessitano di alcun riconoscimento.
3 I titolari di riconoscimento di livello superiore possono effettuare tutti gli esami per i quali sia prescritto un riconoscimento di livello inferiore.
42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2809).
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