1 Bestehen Zweifel an der Fahrkompetenz eines Fahrzeugführers, so kann die kantonale Behörde zur Abklärung der notwendigen Massnahmen eine Kontrollfahrt mit einem Verkehrsexperten anordnen. Eine ärztlich begleitete Kontrollfahrt zur Abklärung der Fahreignung darf sie nur in Fällen nach Artikel 5j Absatz 2 anordnen.141
2 Besteht die betroffene Person die Kontrollfahrt nicht, wird:
3 Die Kontrollfahrt kann nicht wiederholt werden.
4 Bleibt die betroffene Person der Kontrollfahrt unentschuldigt fern, gilt diese als nicht bestanden. Die Behörde muss bei der Anordnung der Kontrollfahrt auf diese Säumnisfolge aufmerksam machen.
141 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 2015, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2015 2599).
142 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. April 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 2853).
1 Se sussistono dubbi sulla capacità di condurre di un conducente, l’autorità cantonale può disporre una corsa di controllo con un esperto della circolazione per stabilire i provvedimenti necessari. Una corsa di controllo accompagnata da un medico allo scopo di verificare l’idoneità alla guida può essere disposta soltanto nei casi di cui all’articolo 5j capoverso 2.142
2 Se la persona interessata non supera la corsa di controllo:
3 La corsa di controllo non può essere ripetuta.
4 Se la persona interessata non si presenta, senza giustificarsi, alla corsa di controllo, questa è considerata non superata. L’autorità, quando ordina la corsa di controllo, deve informare sulle conseguenze dell’omessa partecipazione.
142 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).
143 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).
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