1 Personen unter 18 Jahren, die das Gesuch um einen Lernfahrausweis der Spezialkategorie F vor dem 1. Januar 2008 gestellt haben oder zu diesem Zeitpunkt den Führerausweis der Spezialkategorie F besitzen, dürfen in Abweichung von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 2 auch vor Vollendung des 18. Lebensjahres sämtliche Fahrzeuge der Spezialkategorie F führen.
2 Bei Erteilung des Führerausweises der Spezialkategorie F an Personen, die den Lernfahrausweis nach Absatz 1 erworben haben, bestätigen die Zulassungsbehörden schriftlich, dass der Inhaber berechtigt ist, auch vor Vollendung des 18. Lebensjahres sämtliche Fahrzeuge der Spezialkategorie F zu führen.
388 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. März 2007 (AS 2007 2183). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5013).
1 Le persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni d’età e che hanno fatto domanda per ottenere una licenza per allievo conducente per i veicoli della categoria speciale F prima del 1° gennaio 2008 o che a questa data sono titolari della licenza di condurre per i veicoli della categoria speciale F, in deroga all’articolo 6 capoverso 1 lettera b numero 2 possono condurre tutti i veicoli della categoria speciale F già prima di aver compiuto 18 anni.
2 In caso di rilascio della licenza di condurre per veicoli della categoria speciale F a persone che hanno ottenuto la licenza per allievo conducente ai sensi del capoverso 1, le autorità incaricate del rilascio delle licenze confermano per iscritto che il titolare è autorizzato a guidare tutti i veicoli della categoria speciale F anche prima del compimento dei 18 anni.
385 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mar. 2007 (RU 2007 2183). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013).
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