1 Zur Warnung vor gekennzeichneten Bahnübergängen (Art. 93) dienen die folgenden Vorsignale:
2 Bei Bahnübergängen mit Blinklichtsignalen wird den Signalen «Schranken» und «Bahnübergang ohne Schranken» die Zusatztafel «Blinklicht» (5.12) beigefügt.
3 Wenn die Signale am Bahnübergang rechtzeitig erkennbar sind, können Vorsignale innerorts, auf Feld- und Fusswegen sowie auf privaten Zufahrten fehlen.
258 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 der V vom 12. Nov. 2003, in Kraft seit 14. Dez. 2003 (AS 2003 4289).
259 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 2459).
1 Per annunciare i passaggi a livello (art. 93), sono adoperati i seguenti presegnali:
2 Quando i passaggi a livello sono muniti di segnali a luce lampeggiante, è aggiunta ai segnali «Barriere» e «Passaggio a livello senza barriere» il cartello complementare «Luce lampeggiante». (5.12).
3 Se i segnali ai passaggi a livello sono visibili tempestivamente i presegnali possono essere tralasciati all’interno delle località, sulle strade campestri e sulle strade pedonali nonché sulle vie di accesso private.
273 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 dell’O del 12 nov. 2003, in vigore dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289).
274 Abrogata dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).
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