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741.21 Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV)

741.21 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr)

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Art. 42 Vortritt bei Fahrbahnverengungen

1 Das Signal «Dem Gegenverkehr Vortritt lassen» (3.09) verpflichtet den in Richtung des roten Pfeils fahrenden Führer bei Fahrbahnverengungen, dem Gegenverkehr den Vortritt zu lassen. Die Wartepflicht gilt nicht für einspurige Fahrzeuge, deren Führer erkennen können, dass die verengte Fahrbahn ein gefahrloses Kreuzen zulässt. Am andern Ende der Verengung steht das Signal «Vortritt vor dem Gegenverkehr» (3.10).

2 Das Signal «Vortritt vor dem Gegenverkehr» (3.10) zeigt dem in Richtung des weissen Pfeils fahrenden Führer bei Fahrbahnverengungen an, dass er weiterfahren darf und entgegenkommende mehrspurige Fahrzeuge wartepflichtig sind. Befinden sich diese bereits in der Verengung, muss er warten.

Art. 42 Precedenza nel caso in cui la carreggiata si restringe

1 Il segnale «Lasciar passare i veicoli provenienti in senso inverso» (3.09) obbliga il conducente che circola nella direzione della freccia rossa a cedere il passaggio, dove la carreggiata si restringe, al traffico proveniente in senso inverso. L’obbligo di attendere non è applicabile ai veicoli aventi le ruote disposte in senso longitudinale e i cui conducenti possono rendersi conto di aver spazio a sufficienza per incrociare senza pericolo. All’altra estremità del passaggio ristretto, bisogna collocare il segnale «Precedenza rispetto al traffico inverso» (3.10).

2 Il segnale «Precedenza rispetto al traffico inverso» (3.10) indica al conducente circolante nella direzione della freccia bianca ch’egli può continuare a circolare, dove la carreggiata si restringe, e che i veicoli pluritraccia devono attendere che egli sia passato. Se questi veicoli si sono già immessi nel resti restringimento stradale, spetta a lui di attendere.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.