In Fällen von Sachbeschädigung infolge eines durch den Betrieb einer elektrischen Anlage verursachten Brandes gelten die Bestimmungen des Obligationenrechtes76.
Le indennità per danni derivanti da un incendio causato dall’esercizio di un impianto elettrico, sono regolate dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni84.
84 [RU 5 577, 11 490, 24 718 art. 103 cpv. 1. RU 27 377 disp. trans., 53 189 in fine, art. 18 disp. fin. e trans. tit. XXIV–XXXIII]. Ora: dalle disposizioni del CO (RS 220). Nuova espr. giusta l’all. n. 11 della LF del 25 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
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