(Art. 12 KHG)
1 Die Beiträge, die die Inhaber von Kernanlagen dem Bund für die Deckung von durch ihre Kernanlage verursachten nuklearen Schäden jährlich entrichten müssen, berechnen sich gemäss den Anhängen 1 und 3.
2 Diese Beiträge werden für das Folgejahr spätestens auf den 15. Dezember veranlagt. Passt der private Deckungsgeber seine Deckung gemäss Artikel 7 Absatz 3 an, so verlängert sich diese Frist bis spätestens auf den 15. Februar des Folgejahres.15
15 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 812).
(art. 12 LRCN)
1 Il calcolo dei contributi che gli esercenti di impianti nucleari devono versare ogni anno alla Confederazione per la copertura dei danni nucleari causati dall’impianto è disciplinato negli allegati 1 e 3.
2 I contributi da versare per l’anno successivo sono fissati al più tardi entro il 15 dicembre. Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3, tale termine è prorogato al più tardi fino al 15 febbraio dell’anno successivo.10
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 812).
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