Der Bund gilt die von ihm bestellten Leistungen des ENSI ab.
La Confederazione indennizza l’Ispettorato per le prestazioni da essa commissionate.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.