1 Für Personen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a, c und e wird die Grundsicherheitsprüfung nach Artikel 10 PSPV6 durchgeführt.
2 Für Personen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b wird die erweiterte Sicherheitsprüfung nach Artikel 11 PSPV durchgeführt.
5 Fassung gemäss Anhang 3 Ziff. 6 der V vom 4. März 2011 über die Personensicherheitsprüfungen, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 1031).
1 Per le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a, c ed e il controllo di sicurezza di base è eseguito secondo l’articolo 10 OCSP6.
2 Per le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera b è eseguito il controllo di sicurezza ampliato secondo l’articolo 11 OCSP.
5 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. 3 all’O del 4 mar. 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1031).
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