1 Betreiber von Anlagen im Einspeisevergütungssystem haben der Vollzugsstelle die erfassten Herkunftsnachweise zu übertragen.
2 Der ökologische Mehrwert ist mit der definitiven Teilnahme am Einspeisevergütungssystem (Art. 24) abgegolten.
1 I gestori degli impianti nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità devono trasferire all’organo d’esecuzione le garanzie di origine registrate.
2 Il plusvalore ecologico è indennizzato con la partecipazione definitiva al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (art. 24).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.