Die Nationalstrassengrundstücke sind im Grundbuch als solche anzumerken.
I fondi delle strade nazionali devono essere menzionati come tali nel registro fondiario.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.