Der Bund kann das Enteignungsrecht selbst ausüben oder es an Dritte übertragen.
La Confederazione può esercitare essa medesima il diritto di espropriazione o conferirlo a terzi.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.