1 Die Kantone sorgen dafür, dass die Fuss- und Wanderwege, die sie in die Pläne aufgenommen haben, angelegt, unterhalten und gekennzeichnet werden.
2 Das Bundesamt erlässt Richtlinien über die Kennzeichnung der Wanderwege.
3 In Städten und grösseren Ortschaften sind Fussgängerverbindungen, die Teile eines Fusswegnetzes nach Artikel 2 FWG sind, einheitlich zu signalisieren.
1 I Cantoni provvedono alla sistemazione, alla manutenzione e alla segnalazione dei percorsi pedonali e dei sentieri, che hanno incluso nei piani.
2 L’Ufficio federale emana direttive sulla segnalazione dei sentieri.
3 Nelle città e nelle località di una certa importanza, i raccordi pedonali che sono parte di una rete di percorsi pedonali di cui all’articolo 2 LPS devono essere segnalati uniformemente.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.