1 Die Baubewilligungsbehörde befristet Sistierungen nach Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a des Gesetzes auf längstens zwei Jahre. Sie kann die Dauer ausnahmsweise um bis zu zwei Jahre verlängern, wenn triftige Gründe dies rechtfertigen.
2 Eine weitere Fortsetzung der Sistierung ist zulässig, wenn die Voraussetzungen nach Artikel 9 erfüllt sind.
1 L’autorità preposta alle autorizzazioni edilizie limita le sospensioni secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera a LASec al massimo a due anni. Eccezionalmente, essa può prorogare tale durata di al massimo due anni se motivi validi lo giustificano.
2 Un’ulteriore continuazione della sospensione è ammissibile se sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 9.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.