1 Jede Gemeinde liefert dem Bundesamt für Statistik (BFS) ihre Einwohnerdaten jährlich mit Stichtag 31. Dezember bis spätestens am 31. Januar des Folgejahres und führt das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) nach Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung vom 9. Juni 20172 über das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister nach.3
2 Die Gemeinde kann in den Kantonen mit anerkanntem Gebäude- und Wohnungsregister ihre Einwohnerdaten zusätzlich auch dem Kanton zur Verfügung stellen, um die automatisierte Kennzeichnung der Erstwohnungen im kantonalen Gebäude- und Wohnungsregister zu ermöglichen.
3 Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 4 der V vom 9. Juni 2017 über das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister, in Kraft seit 1. Juli 2017 (AS 2017 3459).
1 Ogni Comune fornisce annualmente all’Ufficio federale di statistica (UST) i propri dati sugli abitanti con giorno di riferimento 31 dicembre al più tardi entro il 31 gennaio dell’anno successivo e aggiorna il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) conformemente all’articolo 10 capoverso 1 dell’ordinanza del 9 giugno 20172 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni.3
2 Nei Cantoni che dispongono di un registro degli edifici e delle abitazioni riconosciuto, il Comune può mettere i propri dati sugli abitanti anche a disposizione del Cantone al fine di consentire l’identificazione automatica delle abitazioni primarie nel registro cantonale degli edifici e delle abitazioni.
3 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. 2 all’O del 9 giu. 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3459).
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