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35 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2014, in Kraft seit 1. Aug. 2014 (AS 2014 2309; BBl 2013 8369).
1 Le persone legittimate a ricorrere possono partecipare al procedimento e consultare gli atti.
2 Se l’autorità estera rende verosimili motivi per mantenere segreti determinati atti, l’AFC può negare alle persone legittimate a ricorrere l’esame di tali atti conformemente all’articolo 27 PA
35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2309; FF 2013 7203).
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