1 Zwangsmassnahmen können angeordnet werden:
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6 Die betroffenen kantonalen Steuerverwaltungen können an der Durchführung der Zwangsmassnahmen teilnehmen.
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1 Provvedimenti coercitivi possono essere ordinati:
2 Per ottenere informazioni l’AFC può applicare esclusivamente i seguenti provvedimenti coercitivi:
3 I provvedimenti coercitivi sono ordinati dal direttore dell’AFC o dalla persona autorizzata a rappresentarlo.
4 Se vi è pericolo nel ritardo e un provvedimento coercitivo non può essere ordinato tempestivamente, la persona incaricata dell’esecuzione dell’ottenimento delle informazioni può di sua iniziativa eseguire un provvedimento coercitivo. Il provvedimento coercitivo è valido soltanto se è approvato entro tre giorni feriali dal direttore dell’AFC o dal suo sostituto.
5 Le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni e altre autorità sostengono l’AFC nell’esecuzione dei provvedimenti coercitivi.
6 Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate possono partecipare all’esecuzione dei provvedimenti coercitivi.
7 Per il rimanente sono applicabili gli articoli 42 e 45–50 capoversi 1 e 2 della legge federale del 22 marzo 197425 sul diritto penale amministrativo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.