1 Ein Betreiber von Anlagen, der weder am EHS teilnimmt noch einer Verminderungsverpflichtung unterliegt und der WKK-Anlagen nach Artikel 32a Absatz 1 des CO2-Gesetzes betreibt, erhält für jede WKK-Anlage, die je eine Feuerungswärmeleistung von mindestens 0.5 MW und höchstens 20 MW aufweist, auf Gesuch hin 60 Prozent der CO2-Abgabe auf den Brennstoffen, die zur Stromproduktion eingesetzt wurden, rückerstattet.
2 Der Betreiber von WKK-Anlagen hat Anspruch auf die Rückerstattung der restlichen 40 Prozent der CO2-Abgabe auf den Brennstoffen, die zur Stromproduktion eingesetzt wurden, wenn:
286 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. Nov. 2017 (AS 2017 6753). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4335).
1 I gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione presentano la domanda di rimborso entro il 30 giugno all’attenzione delle autorità esecutive. La domanda deve contenere in particolare:290
2 L’UFAM emana disposizioni concernenti la forma della domanda.
3 L’UFAM verifica i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a–g e inoltra la domanda all’UDSC per la decisione.
3bis All’UDSC devono essere presentate, su sua richiesta, le fatture relative alle tasse sul CO2 versate.294
4 Il rapporto di monitoraggio secondo il capoverso 1 lettera d deve fornire in particolare indicazioni sull’evoluzione delle emissioni di CO2 generate dalla produzione di elettricità, nonché una descrizione delle misure e degli investimenti attuati. L’UFAM emana disposizioni concernenti la forma del rapporto.
288 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
289 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
290 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
292 Abrogate dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
293 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
294 Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
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