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641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 63 Haftungsausschluss

Der Bund haftet nicht für Schäden wegen:

a.200
mangelhafter Transaktion der Emissionsrechte, Emissionsminderungszertifikate, Bescheinigungen und Versteigerungsgebote;
b.
eingeschränkten Zugangs zum Emissionshandelsregister;
c.
Missbrauchs des Emissionshandelsregisters durch Dritte.

200 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 8. Okt. 2014, in Kraft seit 1. Dez. 2014 (AS 2014 3293).

Art. 64 Blocco e chiusura del conto

1 Se le disposizioni relative al Registro dello scambio di quote di emissioni sono violate o se è pendente un’inchiesta per un reato menzionato nell’articolo 59a capoverso 1 lettera b, l’UFAM blocca l’accesso agli utenti o ai conti in questione. Il blocco dura finché le prescrizioni sono nuovamente rispettate o l’inchiesta è archiviata.

2 L’UFAM può chiudere i conti:

a.
su cui non sono contabilizzati diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati e che non sono stati utilizzati per almeno un anno;
b.
i cui titolari o utenti registrati violano le disposizioni sul registro dello scambio di quote di emissioni da almeno un anno;
c.
se gli emolumenti annuali per la gestione del conto non sono stati pagati da più di un anno.203

2bis Dal 1° gennaio 2026 l’UFAM chiude i conti per gestori con impegno di riduzione secondo l’articolo 31 della legge sul CO2. I gestori interessati hanno la possibilità di aprire un conto personale secondo l’articolo 57 capoverso 4.204

3 Se un conto che deve essere chiuso presenta un saldo positivo, l’UFAM invita il titolare del conto a indicare entro 40 giorni lavorativi un altro conto sul quale devono essere trasferite le unità. Se a tale richiesta non segue riscontro, l’UFAM cancella le unità interessate.205

202 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

203 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

204 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

205 Introdotto dal n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.