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641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 44 Verfügung

Das BAFU entscheidet durch Verfügung über die Teilnahme von Betreibern von Anlagen am EHS und über die Nichtberücksichtigung von Anlagen nach Artikel 43.

130 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4335).

Art. 45 Quantità massima di diritti di emissione disponibili

1 L’UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione a disposizione annualmente per l’insieme dei gestori di impianti nel SSQE. Il calcolo avviene secondo l’allegato 8.

2 L’UFAM trattiene ogni anno una quota dei diritti di emissione calcolati secondo il capoverso 1 per renderla accessibile ai seguenti gestori di impianti:

a.133
gestori di impianti che secondo l’articolo 46a capoverso 1 hanno diritto a un’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione; e
b.
gestori di impianti che già partecipano al SSQE, se:
1.
attuano ulteriori elementi di assegnazione secondo l’articolo 46a capoverso 2, o
2.
la quantità di diritti di emissione da attribuire loro a titolo gratuito è aumentata sulla base dell’articolo 46b.

3 La quota di cui al capoverso 2 è costituita dalla somma:

a.134
di almeno il 5 per cento dei diritti di emissione secondo il capoverso 1; e
b.
dei diritti di emissione che non sono più assegnati a titolo gratuito in virtù:
1.
della deroga all’obbligo di partecipare al SSQE secondo l’articolo 41 o in seguito a uscite dal SSQE secondo l’articolo 43a,
2.
di adeguamenti secondo l’articolo 46b,
3.
di un rapporto di monitoraggio incompleto o errato (art. 52 cpv. 8).

4 Se la quota di cui al capoverso 2 non è sufficiente per adempiere completamente i diritti, i diritti di emissione sono assegnati annualmente nel seguente ordine:

a.
ai gestori di cui all’articolo 46a che fanno parte del SSQE da almeno un intero anno civile o i cui nuovi elementi di assegnazione sono in esercizio da almeno un intero anno civile;
b.
ai gestori di cui all’articolo 46a che sono entrati a far parte del SSQE l’anno precedente o i cui nuovi elementi di assegnazione sono stati messi in esercizio l’anno precedente;
c.
ai gestori di impianti di cui al capoverso 2 lettera b numero 2;
d.
ai gestori di impianti di cui all’articolo 46a che sono entrati a far parte del SSQE nell’anno interessato o i cui nuovi elementi di assegnazione sono stati attivati nell’anno interessato.135

5 Se all’interno di un gruppo di cui al capoverso 4 lettere a, b o d, i diritti non possono essere pienamente soddisfatti, per l’assegnazione dei diritti di emissione ai singoli gestori è determinante il momento in cui sono entrati a far parte del SSQE o della messa in esercizio di nuovi elementi di assegnazione. Se la notifica è effettuata solo dopo l’inizio dell’attività o solo dopo la messa in esercizio di un nuovo elemento di assegnazione, è determinante la data della notifica.136

6 Se i diritti non possono essere pienamente soddisfatti all’interno del gruppo secondo il capoverso 4 lettera c, l’UFAM riduce proporzionalmente la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito ai singoli gestori.137

132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

133 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

134 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

135 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

136 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

137 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.