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641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 146t Anrechnung von Emissionsrechten

Ein Betreiber von Anlagen, der sein Emissions- oder Massnahmenziel nicht erreicht hat und dem keine Bescheinigungen nach Artikel 12 ausgestellt wurden, kann sich für die Jahre 2022–2024 Emissionsrechte im Umfang von 4,5 Prozent der Treibhausgasemissionen der Jahre 2022–2024 an die Erfüllung der Verminderungsverpflichtung anrechnen lassen.

Art. 146v in caso di cambiamento del vettore energetico

1 Per gli anni 2022-2024 le emissioni di CO2 prodotte da un cambiamento del vettore energetico raccomandato dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca e dal DATEC o ordinato dal Consiglio federale non sono, su domanda, tenute in considerazione nella valutazione dell’adempimento o del mancato adempimento dell’impegno di riduzione.

2 La domanda di non considerazione delle emissioni di CO2 secondo il capoverso 1 deve essere presentata ogni anno all’UFAM entro il 31 maggio dell’anno successivo nella forma da esso prescritta. Deve contenere in particolare:

a.
tipo e quantità del nuovo vettore energetico impiegato in seguito al cambiamento del vettore energetico;
b.
tipo e quantità del vettore energetico sostituito in seguito al cambiamento del vettore energetico;
c.
quantità delle emissioni supplementari di CO2 prodotte dal cambiamento del vettore energetico;
d.
durata del cambiamento del vettore energetico.

3 L’UFAM può pubblicare le quantità di emissioni di CO2 relative al cambiamento del vettore energetico.

397 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU 2022 513).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.