Emissionsverminderungen im Ausland sind bis im Jahr 2021 anrechenbar, wenn:
1 L’UDSC può, su domanda, restituire provvisoriamente la tassa sul CO2 ai gestori di impianti soggetti a un impegno di riduzione che hanno presentato una domanda di proroga dell’impegno di riduzione delle emissioni secondo l’articolo 31 capoverso 1ter della legge sul CO2.
2 I gestori sono tenuti a restituire gli importi loro rimborsati provvisoriamente, compresi gli interessi, se non hanno potuto adempiere al proprio impegno di riduzione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.