Landesrecht 6 Finanzen 64 Steuern
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641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 134a Koordination mit der Europäischen Union

Das BAFU unterstützt die Europäische Kommission im Rahmen von Artikel 11 des EHS-Abkommens354. Es übermittelt ihr insbesondere die dafür notwendigen Informationen.

353 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 13. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4335).

354 SR 0.814.011.268

Art. 135 Adeguamento degli allegati

Il DATEC adegua:

a.
l’allegato 2: in base ai criteri di cui all’articolo 6 capoverso 2 della legge sul CO2;
b.
l’allegato 3: al progresso tecnico ed economico;
bbis.357 lallegato 3a: al progresso tecnico ed economico;
bter.358
lallegato 3b: al progresso tecnico ed economico;
c.359
l’allegato 4a numero 2: per stabilire annualmente il peso a vuoto medio delle automobili, degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta nell’anno civile precedente;
cbis.360
l’allegato 5: per stabilire annualmente i contributi di cui all’articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO2;
cter.361
l’allegato 6: se le categorie di impianti subiscono modifiche a causa di normative internazionali comparabili;
d.
l’allegato 7: se altri settori economici sottostanno a condizioni quadro analoghe;
dbis.362 l’allegato 9 numeri 1 e 4: se viene modificato o sostituito il regolamento di esecuzione (UE) 2021/447363;
dter.364
l’allegato 9 numero 3: se viene modificata o sostituita la decisione delegata 2019/708/UE365;
e.
l’allegato 11: proporzionalmente all’aumento dell’aliquota della tassa (art. 94 cpv. 1);
f.366
l’allegato 14: se il regolamento (CE) n. 748/2009367 subisce modifiche.

357 Introdotta dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 5477).

358 Introdotta dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 5477).

359 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

360 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

361 Introdotta dal n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

362 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

363 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione del 12 marzo 2021 che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell’articolo 10 bis paragrafo 2 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 87 del 15.3.2021, pag. 29.

364 Introdotta dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

365 Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030, GU L 120 dell’8.5.2019, pag. 20.

366 Introdotta dal n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

367 Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all’elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1; modificata, da ultimo, dal regolamento (UE) 2018/336, GU L 70 del 13.3.2018, pag. 1.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.