1 Für Projekte zur direkten Nutzung der Geothermie für die Wärmebereitstellung (Art. 34 Abs. 2 CO2-Gesetz) können Beiträge für die Prospektion und die Erschliessung von Geothermie-Reservoiren gewährt werden, wenn die Projekte die Anforderungen gemäss Anhang 12 erfüllen.
2 Die Beiträge betragen höchstens 60 Prozent der anrechenbaren Investitionskosten des Projektes; diese werden in Anhang 12 festgelegt.
307 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6753).
1 La domanda per l’ottenimento di un contributo dev’essere presentata all’UFE.
2 Le domande per l’ottenimento di un contributo alla prospezione devono adempiere i requisiti di cui all’allegato 12 numero 3.1, quelle per l’ottenimento di un contributo allo sfruttamento devono adempiere i requisiti di cui all’allegato 12 numeri 4.1 e 4.2. Esse devono contenere la prova che le domande di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie al progetto sono state integralmente presentate alle autorità competenti e che il finanziamento del progetto è garantito. 310
3 Per l’esame delle domande l’UFE incarica un gruppo indipendente, esterno al progetto, composto da un massimo di sei esperti. Parallelamente il Cantone di ubicazione può inviare un proprio rappresentante nel gruppo di esperti.
4 Il gruppo di esperti esamina le domande e trasmette all’UFE una raccomandazione per la valutazione del progetto. Il rappresentante del Cantone non ha voce in capitolo nella raccomandazione. Nell’adempimento del proprio compito il gruppo di esperti può coinvolgere altri specialisti.
5 Se sono soddisfatti i requisiti per la concessione di un contributo, la Confederazione stipula con la persona richiedente un contratto di diritto amministrativo. In esso vengono stabilite in particolare le condizioni per la restituzione secondo l’articolo 113b.
309 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
310 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.