(Art. 25 Abs. 4 und Art. 31 BStG)
1 Das Eidgenössische Finanzdepartement regelt, bis zu welchem Betrag kein Verzugszins erhoben wird.
2 Das
(art. 25 cpv. 4 e art. 31 LIB)
1 Il Dipartimento federale delle finanze determina l’importo entro il quale non è riscosso alcun interesse moratorio.
2 Su richiesta, l’UDSC può rinunciare alla riscossione dell’interesse moratorio se il pagamento comporta notevoli difficoltà economiche o sociali per il fabbricante.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.