Der Bundesrat erlässt die für den Vollzug erforderlichen Vorschriften.
Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.