(Art. 87 Abs. 3 ZG; Art. 221d ZV)14
1 Das
2 Das
14 Fassung des Verweises gemäss Ziff. I der V des EFD vom 27. Juni 2012, in Kraft seit 1. Aug. 2012 (AS 2012 3845).
(art. 87 cpv. 3 LD; art. 221d OD)15
1 Prima di procedere all’incanto, l’UDSC stabilisce le condizioni dello stesso. Esse comprendono:
2 L’UDSC stabilisce il prezzo minimo di aggiudicazione in modo tale che corrisponda all’importo del credito garantito dal pegno doganale.
15 Nuovo testo del rimando giusta il n. I dell’O del DFF del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3845).
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