(Art. 22 Abs. 3 ZG)
Reisende, die keine Waren ins Zollgebiet verbringen, sind von der Benützung der Zollstrassen befreit, soweit dies die nichtzollrechtlichen Erlasse des Bundes zulassen.
(art. 22 cpv. 3 LD)
I viaggiatori, che non introducono merci nel territorio doganale, sono esonerati dall’utilizzazione delle strade doganali, sempre che ciò sia ammesso da disposti federali di natura non doganale.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.