(Art. 13 und 60 ZG)
Die Begriffe nach Artikel 40 gelten auch für den passiven Veredelungsverkehr.
(art. 13 e 60 LD)
Le definizioni di cui all’articolo 40 valgono anche per il traffico di perfezionamento passivo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.