(Art. 8 Abs. 2 Bst. j ZG)
In Grenzgewässern gefangene frische Fische sind zollfrei, wenn:
(art. 8 cpv. 2 lett. j LD)
Il pesce fresco pescato nelle acque confinarie è esente da dazio, se:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.