(Art. 101 Abs. 2 Bst. a ZG)
Das BAZG stellt bei seinen Kontrollen entdeckte Gegenstände sicher, wenn diese:
(art. 101 cpv. 2 lett. a LD)
L’Amministrazione delle dogane mette al sicuro gli oggetti che scopre nell’ambito dei suoi controlli, se questi:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.